Care e cari, cominciamo oggi lo studio dell’Unità 4 che riguarda il contrasto all’immigrazione irregolare e la repressione dell’illegalità.
Come di consueto, vi propongo prima l’ascolto degli audio e successivamente la lettura delle diapositive.
In questa materia si sono susseguite negli ultimi anni una serie di modifiche al TUI introdotte dalla legge c.d. Salvini e dalla legge n.173/2020 (legge Lamorgese).
Attualmente il d.l. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro) convertito in legge, prevede alcune modifiche sull’aspetto penale, vedete il Capo II Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, in particolare le modifiche all’art. 12 TUI.
Pene più alte per l’immigrazione “clandestina”
Le nuove norme inaspriscono poi le pene per il reato di immigrazione clandestina prevedendo la reclusione da 2 a 6 anni (invece che da 1 a 5 anni) per l’ipotesi base e da 6 a 16 (invece che da 5 a 15 anni) per le ipotesi aggravate (comma 3 art.12 TUI).
Viene inserito nel Testo unico sull’immigrazione il nuovo delitto di “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, con la particolarità che se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, il nuovo delitto verrà punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio nazionale.
Ecco il decreto
News 2023-05-08 Decreto_flussi_legge_5_5_23_n_50_conv_dl_20_23_GU_20230505_104-1
E il più recente d.l. 145/2024 contiene ancora altre modifiche:
Introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero addottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008 innanzi alla Corte d’Appello attraverso lo strumento del reclamo (modifica alla procedura di reclamo Art. 3, comma 4).
Il comma 4-bis, che regolava particolari disposizioni procedurali, viene abrogato, semplificando la normativa in materia di reclami e impugnazioni. Il reclamo è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni.
È ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell’art. 6 bis del decreto legislativo n. 142 del 2015. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.
N.B. Questo d. l. introduce inoltre l’art. 18 – ter nel TUI (l’art. 18 prevede il rilascio di un PDS per protezione sociale e l’art. 18 bis un PDS per i casi di vittime di violenza domestica) che prevede una tutela speciale nei casi di vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro mediante il rilascio di uno specifico PDS (per tutti oggi PDS per casi speciali).
Lo trovate qui
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/11/24G00171/sg
Il d. l. 145/2024 convertito in legge 187/2024 (nel dicembre 2024) stabilisce ancora delle misure di controllo dell’immigrazione in materia di:
1. Respingimento alla frontiera
Con la modifica dell’art. 10 comma 2 TUI, il respingimento con accompagnamento alla frontiera potrà essere
disposto nei confronti degli stranieri rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare,
nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea, condotti nelle zone di
frontiera o di transito individuate con decreto del Ministro dell’interno.
2. Reato di clandestinità: non luogo a procedere per le vittime di sfruttamento
In caso di rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro di cui all’art. 18Ter TUI, per il procedimento penale instauratosi in seguito all’ingresso e al soggiorno
illegale nel territorio dello Stato, il giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere (10–bis comma 6
TUI, modificato). Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di illecita intermediazione e di sfruttamento
lavorativo
Il comma 4-quater dell’art. 76 del D.P.R. 115/2002 è stato modificato prevedendo l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato del lavoratore straniero che risulti parte offesa del delitto previsto dall’art. 603Bis del codice
penale, quando contribuisce utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili.
3. Accesso alle SIM dei cittadini stranieri irregolari
L’art. 10–ter del TUI è stato modificato prevedendo, per lo straniero rintracciato in occasione
dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero che è giunto nel territorio nazionale a
seguito di operazioni di salvataggio e condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi
punti di crisi, l’obbligo di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in
suo possesso relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato,
consentendo, quanto è necessario per acquisire i predetti elementi, l’accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso. In mancanza di cooperazione, il Questore può disporre che gli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e
delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali n possesso dello straniero, nonché ai documenti,
anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È previsto il divieto
di accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione dell’interessato. Tale disposizione
si applica anche ai cittadini stranieri trattenuti nei CPR (Centro di permanenza per i rimpatri) ai fini del rimpatrio
(art. 14 comma 1.2 TUI). Nel caso venga disposta la perquisizione questa deve essere comunicata al giudice di
pace entro 48 ore e convalidata dallo stesso entro ulteriori 48 ore. Se la perquisizione si dispone nei confronti
di un minore è competente il Tribunale per i minorenni.
4. Esecuzione delle espulsioni
L’art. 14 comma 6 TUI individua i termini e i casi in cui il ricorso contro i decreti di convalida del trattenimento
nei CPR non sospendono l’esecuzione della misura.
5. Rimpatrio assistito
L’art. 14–ter TUI è stato parzialmente modificato rispetto ai soggetti nei confronti dei quali non si applicano le
disposizioni che regolano i rimpatri assistiti (commi 2 e 5).
Lo trovate qui
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/10/24A06589/sg
Non potendo fare uno studio approfondito della materia, anche per la complessità dal punto di vista tecnico-giuridico della tematica in esame, troverete qui gli aspetti più significativi, quali i respingimenti, i diversi tipi di espulsioni, l’esecuzione delle espulsioni, il trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio, ecc.
4.1 Il contrasto e la repressione
Vi suggerisco di vedere il d.l. n. 37/25 convertito in legge n. 75/25
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/23/25A03118/sg
Vi propongo alcune letture di consultazione e approfondimento
Sui trattenimenti e i rimpatri
Vi segnalo questa recente e importante sentenza della Corte costituzionale sul trattenimento nei CPR
e questo articolo recente sui trasferimenti delle persone trattenute nei CPR italiani in Albania
https://www.actionaid.it/press-area/report-2024-trattenuti/
https://trattenuti.actionaid.it/wp-content/uploads/2024/10/Rapporto-Trattenuti_DEF.pdf
https://rm.coe.int/greta-2024-03-fgr-ita-en%E2%80%A6/1680ae9f81
quest’ultimo anche se un po’ datato può essere utile per capire l’impianto normativo
Cosmopolis_sfruttamento_lavorativo_e_tratta
https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/detenzione-centro-accoglienza-sentenza-khlaifia-italia
https://www.meltingpot.org/Cosa-sono-i-C-I-E-Centri-di-Identificazione-ed-Espulsione.html
e per conoscere la normativa di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito questo studio di diritto comparato della Corte Costituzionale che risale al 2019
Corte Costituzionale ingresso:allontanamento
N.B. In Francia di recente è stata varata una nuova legge sull’immigrazione quindi quest’ultimo areticolo potrebbe essere in parte superato ma considero che in ogni caso possa essere utile.
Ecco qualche articolo sulla nuova legge francese