Care e cari, oggi comincia la terza settimana di corso e affrontiamo i temi contenuti nella Unità 3, i c.d. diritti di cittadinanza
Come di consueto, vi suggerisco di ascoltare prima l’audio e poi di leggere le diapositive.
Cominciamo con il diritto all’unità familiare e alla tutela dei minori.
3.1 Unità familiare e Tutela dei minori
Volevo precisare che con l’entrata in vigore della legge n.76 del 2016 sulle c.d. Unioni civili, oltre ad essere consentito il ricongiungimento familiare al partner nelle coppie omosessuali è altresì consentito il ricongiungimento o la coesione con il partner convivente titolare di patto/accordo di convivenza.
Su questo argomento si può consultare qui
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/12/Contratto-convivenza_21-dicembre.docx.pdf
e per approfondire
PDS dei minori
N.B. La legge Europea 2015-2016 stabilisce che ai minori di 14 anni viene rilasciato un PDS autonomo rispetto a quello dei genitori.
N.B. Dal 17 agosto 2017 la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare è interamente digitale. Il Ministero dell’Interno con la circolare 2805 del 31 luglio 2017 ha diramato le istruzioni relative alla nuova procedura prevista dalla legge del 13 aprile 2017.
MSNA (minori stranieri non accompagnati)
Come vi dicevo, il d.l. n.20/2023 convertito in legge n.50/2023 ed il successivo d.l. n. 133/2023 convertito in legge 176/2023 hanno modificato in modo restrittivo alcune norme sui MSNA. Il d.l. n.145/2024 convertito in legge n.187/2024 ha stabilito un obbligo di cooperazione nella fase di identificazione dei MSNA. Infatti, il nuovo comma 3.1 dell’art. 19bis D.Lgs. 142/2015 prevede che ai fini dell’identificazione di un minore non accompagnato, quando è necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all’identità e alla cittadinanza nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato, è consentito l’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L’accesso è eseguito in conformità alle disposizioni dell’ art. 10ter comma 2ter TUI, vale a dire che il Questore, in caso di inosservanza dell’obbligo di cooperazione può disporre che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi dei
dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Competente per la convalida è il Tribunale per i Minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche del tutore, ove nominato.
Ecco qui un buon riferimento per conoscere il quadro normativo
https://temi.camera.it/leg19/post/msna-quadro-normativo.html
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01398007.pdf
e ancora per chi desidera approfondire
Sulla questione dell’accertamento dell’età dei MSNA anche se un po’ datato vedi
N.B. Per la conversione dei permessi di soggiorno ai minori affidati divenuti maggiorenni, non è più consentito il rifiuto della domanda per la sola ragione del mancato rilascio di parere da parte del Comitato per i minori stranieri. Il d.l. n. 130/2020 convertito in legge n. 173/2020, nel prevedere il divieto di diniego per questa motivazione, introduce la procedura del silenzio-assenso, per cui il decorso del tempo nel silenzio dell’amministrazione competente (in questo caso del Comitato per i minori stranieri) equivale a provvedimento di accoglimento della domanda e quindi a parere favorevole.
N.B. Il d.l. n.20/2023 (convertito in legge 50/23) ha infine limitato a un anno il periodo massimo di validità del permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o lavoro autonomo, rilasciato al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri oppure ai minori non accompagnati inseriti per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato di rappresentanza nazionale o iscritto nell’apposito registro.
Passiamo ora ad esaminare la normativa in materia di diritto alla salute
Ecco qualcosa sulle procedure per l’iscrizione al sistema sanitario nazionale, guardate qui
e ancora qui
La circolare n.5 del 2000 del Ministero della Sanità la trovate qui
Vi segnalo questo per quanto riguarda il diritto dei minori non in regola con il PDS di accedere alle cure pediatriche a parità di condizioni con i minori italiani o in regola con il PDS
N.B. Con il d.l. n.130/2020 convertito in legge n.173/2020 il permesso per cure mediche (art. 36 D.Lgs. 286/1998) riconosciuto allo straniero che intende fare ingresso per ricevere cure mediche in Italia, per tutta la durata del trattamento terapeutico, rinnovabile finché durano le documentate necessità terapeutiche, è stato reso compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Non confondere con il PDS rilasciato ex art. 19, co. 2, lett. d-bis T.U.I.
Vediamo ora la normativa in materia di lavoro
N.B. Il d.l. n. 130 del 2020 convertito nella legge n. 173 del 18 dicembre 2020, ha introdotto il nuovo comma 1 bis all’art. 6 del T.U. immigrazione, che amplia il novero dei permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permesso per lavoro subordinato. Successivamente, il d.l. n.20/2023 ha stabilito che il PDS per protezione speciale, quello per calamità e quello rilasciato per cure mediche non possono essere convertiti in PDS per motivi di lavoro.
Oltre al permesso di soggiorno per motivi di studio, possono essere convertiti in permesso di lavoro anche:
Il testo del d.l.130/2020 coordinato con la legge di conversione lo trovate qui
Il d.l. n.20/2023 convertito in legge n.50/2023 lo trovate qui
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/05/23A02665/sg
Il sistema d’ingresso in Italia per motivi di lavoro è stato parzialmente modificato dal d.l. n.20/2023 convertito in legge n.50/2023, anche se l’impianto del T.U.I è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo. Bisogna sottolineare che il documento programmatico è stato emanato nei primi anni 2000 soltanto una volta e i decreti flussi (emanato dal presidente del consiglio per definire il numero massimo delle persone da ammettere per lavoro subordinato, stagionale e non e per lavoro autonomo) sono stati emanati in maniera discontinua, anzi, per molti anni sono mancati ad eccezione di quelli per lavoro stagionale.
Il testo del DPCM del 27/09/2023 (decreto flussi)
https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/flussi-2023-2025-pubblicato-il-decreto-da-450mila-ingressi
Ed una sintesi sugli aspetti più importanti
l disegno di legge di conversione del Decreto Flussi (decreto legge n. 145/2024), dopo l’ok della Camera con la fiducia del 26 novembre scorso, ha ottenuto il sì definitivo del Senato, sempre con rinnovata fiducia al Governo (99 sì, 65 no e un astenuto) diventando quindi legge dello Stato.
Il testo, in cui è confluito il decreto “Paesi Sicuri”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre, per entrare in vigore l’11 dicembre 2024.
La nuova legge n. 187/2024, approvata tra le polemiche, introduce importanti cambiamenti nella gestione dei flussi migratori, concentrandosi sull’inclusione e la protezione dei diritti dei lavoratori stranieri e delle donne.
Per il lavoro subordinato, sia stagionale che non stagionale, è riservata una quota del 40% alle donne nei settori dell’assistenza familiare e sociosanitaria. Le associazioni rappresentative degli stranieri avranno un ruolo chiave nell’accompagnare i nuovi arrivati, offrendo percorsi informativi e facilitando il dialogo con le prefetture. Le richieste di permesso di soggiorno saranno rifiutate se il datore di lavoro è implicato in crimini legati allo sfruttamento o alla tratta di persone. Per i lavoratori altamente qualificati le condizioni per ottenere la Carta Blu UE saranno chiaramente delineate online. I richiedenti che non presenteranno la domanda entro 90 giorni perderanno l’accesso alle misure di accoglienza e saranno soggetti a una procedura accelerata con rischio di rimpatrio.
Una delle innovazioni principali riguarda l’obbligo di firmare il contratto di soggiorno in formato digitale entro otto giorni dall’arrivo in Italia. Per i lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico, sarà possibile rinnovare o stipulare nuovi contratti entro 60 giorni dalla scadenza del precedente tramite la piattaforma Siisl. Anche i lavoratori altamente qualificati beneficeranno della digitalizzazione.
Per il 2025, si prevede l’autorizzazione di 10.000 ingressi fuori quota destinati agli assistenti per anziani e disabili. La gestione delle richieste sarà affidata a enti autorizzati come agenzie per il lavoro o associazioni datoriali che accompagneranno i lavoratori nel processo d’assunzione.
Il limite degli ingressi per lavoratori stagionali passa da 93.550 a 110.000 unità, privilegiando coloro provenienti da Paesi con accordi di cooperazione attivi. Le quote includono 47.000 ingressi per l’agricoltura e 37.000 per il turismo, ponendo attenzione alla provenienza regolare delle richieste.
Fino al 2028 sarà possibile pianificare le quote d’ingresso attraverso Dpcm, continuando la strategia adottata nel triennio 2023-2025. Ogni datore può richiedere fino a tre nulla osta, salvo eccezioni per associazioni di categoria.
Nella giornata di martedì 4 febbraio 2025 il Ministero degli Interni ha riepilogato il calendario per il click day necessario per inviare le domande di assunzione:
Per i lavoratori provenienti da Paesi considerati ad alto rischio come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, è abolito il silenzio-assenso. Entro il 2025 verrà stilato un elenco aggiornato degli Stati ad alto rischio dal Ministero degli Esteri.
Chi denuncia lo sfruttamento avrà diritto a permessi di soggiorno rinnovabili ogni sei mesi e accesso a programmi d’inclusione sociale e lavorativa. Il decreto assegna fondi specifici a queste misure introducendo sanzioni più severe contro gli sfruttatori.
Il Ministro dell’Interno può limitare o vietare il transito delle navi ONG per ragioni di ordine pubblico con multe fino a 50.000 euro e fermo amministrativo della nave. Regole simili valgono anche per gli aerei impiegati nelle operazioni di monitoraggio con sanzioni tra i 2.000 e i 10.000 euro.
Le procedure di identificazione si rafforzano consentendo l’ispezione dei dispositivi mobili esclusa la corrispondenza privata; ogni operazione deve essere confermata da un giudice entro due giorni.
Viene introdotta una lista comprendente Albania, Marocco e Tunisia tra altri diciannove “Paesi sicuri”, dove le richieste d’asilo saranno trattate con procedura accelerata riducendo i tempi, ma sollevando critiche dalle Corti giuridiche.
Un emendamento sposta la competenza sui trattenimenti migranti alle Corti d’Appello dalle sezioni specializzate in immigrazione generando preoccupazioni tra magistrati sul rischio di rallentamenti nei processi.
Si introducono requisiti più stringenti per chi si vuole riunire alla propria famiglia: due anni consecutivi d’abitazione in Italia necessari ai richiedenti; verifiche più rigorose sull’alloggio; riduzione dei termini per ricorrere contro rigetti.
La Legge di conversione ha modificato l’art. 28 TUI inserendo specificamente il permesso di soggiorno per
“protezione internazionale” tra i titoli che consentono di mantenere o di riacquistare l’unità familiare in
sostituzione della precedente dizione che era “asilo”. Inoltre, è previsto che gli stranieri a cui è riconosciuto il
diritto al ricongiungimento, per presentare la richiesta di ricongiungimento familiare, devono dimostrare di
aver maturato un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale, criterio
restrittivo rispetto al precedente che prevedeva il possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore
a un anno. Fanno eccezione, relativamente al criterio della durata della residenza legale, i titolari del
permesso di soggiorno rilasciato per protezione internazionale e per i casi di ricongiungimento familiare a
favore dei figli minori ed equiparati.
Un’altra modifica riguarda l’art. 29 TUI: secondo la nuova norma, l’idoneità dell’alloggio, necessario per il
ricongiungimento familiare, dovrà essere verificata tenuto conto del numero degli occupanti e di quanto
stabilito dal Decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 relativo ai requisiti igienico–sanitari principali
dei locali di abitazione
Sono previsti fondi destinati all’assunzione presso ministeri ed enti esteri dal prossimo anno: ulteriori risorse potenziano progetti cooperativi internazionali incrementando finanziamenti emergenziali nazionali fino cinque milioni insieme ai trentacinque milioni dedicati sviluppando collaborazioni poliziesche terze parti stati coinvolti sotto accordo cooperativo nazionale stabilito precedentemente.
Il Decreto Flussi (e la sua legge di conversione) costituisce un passo rilevante nella politica migratoria italiana cercando equilibrio tra controllo flussi integrazione economica straniera, tuttavia alcuni punti, come la gestione dei ricongiungimenti e le limitazioni disposte nei confronti delle ONG stanno sollevando dibattiti piuttosto accesi dentro e fuori dal Parlamento.
Ed ecco l’ultimo decreto flussi 2026-2028 (DPCM del 2/10/2025)
Vi segnalo ancora questi materiali di approfondimento
Scheda sul permesso di soggiorno per attesa occupazione
https://www.meltingpot.org/2021/01/il-permesso-di-soggiorno-per-attesa-occupazione/
Per approfondire
Sui MSNA
Sul numero di minori presenti in Italia al 30 settembre 2025
Il numero di minori che hanno fatto ingresso in Italia nel mese di settembre 2025
Il numero di minori “usciti di competenza” per maggiore età, per allontanamento o per altri motivi
Riconoscere e rafforzare le risorse dei MSNA a cura di ASGI
Vi segnalo questi vademecum per la presa in carico e l’accoglienza
vademecum_operativo_per_la_presa_in_carico_e_laccoglienza_msna_rev_2025
e anche questo Manuale per operatori che trovate qui
e il Rapporto annuale 2023 di UNICEF
https://www.datocms-assets.com/30196/1714403346-report-annuale-2023.pdf
e quello del 2024
e questo di Save the Children
e ancora questo
Sullo sfruttamento dei lavoratori nella agricoltura ed in generale sullo sfruttamento dei lavoratori
Relazione_2024 A cura del numero verde antitratta
https://www.fondazionerizzotto.it/wp-content/uploads/2024/06/V-Rapporto-Adir-ok.pdf
https://usiena-air.unisi.it/retrieve/a0b35c88-18aa-4322-ac70-955025044390/FALERI%20%281%29.pdf
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2018/06/Sfruttati_21-giugno-2018.pdf
Sulle politiche per contrastare lo sfruttamento lavorativo vedi questo documento dell’OIL
In materia di assistenza sanitaria
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/report_servizi_sanitari.pdf
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1678186193.pdf